Con la sentenza n. 16305 del 26 maggio 2026, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, è tornata sul tema del rapporto tra malattia del lavoratore, superamento del periodo di comporto e responsabilità datoriale per l’organizzazione del lavoro. La Suprema Corte ha confermato che il datore di lavoro non può legittimamente fondare il licenziamento sulle assenze per malattia quando la patologia sia causalmente riconducibile a carichi di lavoro eccessivi, irragionevoli e usuranti, non adeguatamente prevenuti o gestiti dall’azienda. In tali ipotesi, le assenze non possono essere computate nel periodo di comporto, poiché derivano dalla violazione dell’obbligo di tutela dell’integrità psicofisica del lavoratore previsto dall’art. 2087 c.c. Particolarmente rilevante è il principio affermato anche con riferimento al personale direttivo: l’eventuale esclusione dai limiti ordinari di orario non consente comunque al datore di pretendere prestazioni che superino il limite della ragionevolezza e mettano a rischio salute e dignità della persona. La decisione ribadisce quindi un principio di grande attualità: l’organizzazione aziendale non può scaricare sul singolo lavoratore carichi incompatibili con la tutela della salute. Quando ciò accade, il licenziamento intimato per assenze dovute alla malattia così generata può essere dichiarato illegittimo, con applicazione della tutela reintegratoria e risarcitoria.